Startup definizione giuridica

Dal punto di vista giuridico, le startup in Italia sono un fenomeno ancora giovane che ha poco più di 10 anni. Siamo nel 18 ottobre del 2012, quando con l’art. 25 del decreto legislativo n.179, viene introdotto in Italia la definizione giuridica di start-up innovativa.

Nella definizione, si parte dalla forma societaria che una startup innovativa può assumere, ovvero società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e ancora cooperativa, a condizione, tuttavia, che le azioni o le quote “non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Startup innovativa: i requisiti

La forma societaria è, tuttavia, solo uno dei requisiti che sono richiesti per definire un’impresa, startup innovativa. Ci sono anche una serie di altri vincoli che sono stabiliti sempre nel D.L. 18 ottobre 2012.

Per esempio, per essere una start-up innovativa, l’impresa deve essere stata costituita da non più di 60 mesi e avere residenza in Italia oppure in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, sempre con una condizione, ovvero che la startup abbia una sede produttiva o una filiale in Italia. 

Vincoli e requisiti ci sono poi anche sul valore della produzione annua della società che non deve superare la soglia di cinque milioni di euro.  La normativa stabilisce poi che la società non deve distribuire utili e deve, inoltre, focalizzarsi su sviluppo, produzione e commercializzazione di “servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.

Startup: altri aspetti che non possono mancare

La legge italiana, si sa, è piena di cavilli e la normativa sulle startup contiene altri dettagli e requisiti, come per esempio le spese in ricerca e sviluppo: queste devono essere uguali o superiori al “15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione”. E ancora, la startup innovativa deve impiegare almeno per ⅓ della sua forza lavoro, collaboratori in possesso di un titolo di dottorato di ricerca o che stanno svolgendo un dottorato di ricerca. 

Infine, la legge prevede che per essere start-up innovativa, la società debba essere titolare o depositaria di una privativa industriale di un’invenzione “industriale, biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale ecc.” 

Ultimo aspetto molto importante, la società deve essere iscritta all’Ufficio del Registro delle Imprese, includendo una dichiarazione del rappresentante legale che conferma il possesso dei requisiti che abbiamo raccontato in questo articolo. 

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